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		<title>Primo blog : Primo blog</title>
		<link>http://sicurezzademocratica.fai-blog.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		<description>Il tuo primo blog</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:16:35 GMT</lastBuildDate>
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			<title>Primo blog : Primo blog</title>
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		<title>Disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche: di Danilo Di Stefano, presidente dell'associazione Sicurezzademocratica</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-06-12T12:05:18Z</pubDate>
		<description>&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: Arial&quot;&gt;A CHI SERVE MODIFICARE LE NORME SULLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE? &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: Arial&quot;&gt;Le forze dell’ordine saranno penalizzate dal ritorno a norme di diritto procedurale penale lontane dalla realtà dei fenomeni criminali. &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial&quot;&gt;E’ necessario che ognuno faccia sentire la propria voce manifestando apertamente il proprio dissenso.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ieri, con voto segreto, alla camera dei deputati è stato approvato il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche con 318 sì e 224 no: favorevoli, grazie al voto segreto, anche 21 deputati dell’opposizione. La prossima settimana è previsto il definitivo parere favorevole al senato.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;E’ evidente che questa maggioranza di governo, che ha opportunamente rimandato la votazione sulle intercettazioni a dopo le consultazioni elettorali, voglia ridimensionare il ruolo dei pubblici ministeri e di certa stampa per far pagare loro la tendenza di qualcuno ad esporre alla gogna mediatica, prima ancora che vi sia stata la sentenza di un giudice, il politico di turno rimasto invischiato nella rete delle indagini preliminari.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ma, se tale malcelata voglia dei politici di limitare il potere dei magistrati inquirenti e dei media, troppo disinvolti durante la fase delle indagini preliminari, potrebbe essere unanimemente condivisa in ossequio al principio per cui la nostra civiltà giuridica vuole che si sia considerati colpevoli dopo che le sentenze sono passate in giudicato, così come vuole che sia tutelata la privacy delle persone, non si può condividere che lo si faccia limitando i poteri d’indagine della magistratura e della polizia giudiziaria.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Se è vero che, oggi, è difficile gestire la segretezza dei risultati delle indagini prima che gli atti siano conosciuti dagli stessi indagati i quali, spesso, sanno del loro ruolo dalla stampa prima ancora che gli sia stata notificata l’informazione di garanzia, è altrettanto vero che se si può pensare alla modifica delle norme sulla responsabilità di pubblici ministeri e polizia giudiziaria che lasciano trapelare notizie coperte dal segreto istruttorio, non si capisce la ragione per la quale si debba ritenere necessaria la sussistenza di “evidenti indizi di colpevolezza” per procedere ad intercettazioni telefoniche piuttosto che gli attuali “gravi indizi di reato”, o che non si possano utilizzare le c.d. cimici nelle intercettazioni ambientali, a meno che non si tratti di luoghi dove si sta compiendo l’attività criminosa.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Se chi indaga sapesse già che in un certo luogo si sta compiendo l’attività criminosa, molto probabilmente sarebbe anche inutile procedere ad intercettazioni telefoniche, potendo procedere ad irruzioni nel luogo medesimo ed all’arresto di chi sta compiendo il reato.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Così come appare del tutto ingiustificata la volontà di limitare il periodo di esecuzione delle operazioni di intercettazione: evidentemente questo governo pensa che, dal momento in cui le operazioni di intercettazione possono essere autorizzate solo quando la polizia giudiziaria sa che il reato si sta compiendo, non è necessario prevedere lunghi periodi di intercettazione.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Il problema è che, spesso, i luoghi dove si commetteranno i reati sono individuati mediante le intercettazioni disposte con il principio dei “gravi indizi di reato”, per cui risulta difficile capire come si chiude il ragionamento di questo governo.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Una soluzione potrebbe essere quella di estendere a tutti i reati la possibilità di eseguire le c.d. “intercettazioni preventive”, però non sembra che vi siano modifiche in tal senso.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ma forse le menti di questi provvedimenti di legge non hanno avuto modo di approfondire, o non hanno voluto approfondire, quello che dicevano sull’argomento magistrati come Falcone e Borsellino – alle cui commemorazioni della morte, invece, non mancano mai - e quello che dicono, quasi in coro, tutti i procuratori capo della Repubblica d’Italia ed il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso: gente, quest’ultima, che di indagini qualcosa capisce e che, da tempo, lancia l’allarme sul rischio di paralisi dell’attività investigativa qualora fosse promulgato questo disegno di legge.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;E allora, di fronte a questa, ormai, quasi certezza di modifica delle norme sulle intercettazioni telefoniche, è necessario far sentire la voce di chi non è d’accordo perché, prima di tutto, viene la sicurezza del paese e della gente onesta. E se i politici hanno paura che venga violata la loro privacy telefonica, basterà che non stringano amicizia con mafiosi o camorristi o ‘ndranghetisti, basterà che non mettano nelle liste di partito soggetti condannati, basterà che non cerchino il voto di scambio, basterà che non facciano infiltrare le pubbliche amministrazioni da soggetti associati per delinquere, basterà che non falsifichino i bilanci, basterà che non commettano reati contro la pubblica amministrazione, basterà che lavorino per l’interesse del paese, e non avranno problemi.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;E tra quelli che hanno l’obbligo di far sentire la loro voce, nessuno deve sentirsi escluso.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Per questo, oggi, rivolgo l’invito a tutti gli amici a parlare di questo tema nei luoghi di lavoro, in famiglia, al bar, a manifestare la propria solidarietà a chi, forze dell’ordine e magistrati, sono maggiormente impegnati nelle attività di contrasto del crimine comune, di stampo mafioso o terroristico.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Per queste ragioni, rivolgo a tutti coloro che condividono la necessità di manifestare il proprio dissenso nei confronti di questo provvedimento di legge a divulgare questa lettera ad amici, conoscenti, partiti politici, enti ed associazioni perché, nell’ora in cui è richiesto dalla storia di assumersi le proprie responsabilità, non è possibile delegarne ad altri l’onere. E questo è proprio uno di quei momenti in cui una legge può segnare la storia di un paese, come, molti anni fa, per altri versi la segnò la famosa “legge truffa”.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Certo, si può, legittimamente, non essere d’accordo con questo modo di vedere le cose o pensare che, tanto, è inutile lamentarsi perché non cambierà nulla; così, come, si può essere legittimamente d’accordo con la filosofia di questo disegno di legge.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ma tra il rimanere inerti e subire ogni imposizione ed il partecipare alla vita politica del paese, corre quella sottile linea che fa la differenza tra un cittadino che partecipa alla vicende della storia ed una persona che vive per pensare solo a se stessa. &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</description>
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		<title>Disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-06-12T09:11:50Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;STRALCIO DISEGNO DI LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;(Tratto da Virgilio)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Più limiti alle &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;intercettazioni telefoniche&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; e subito scattano le polemiche. Con&lt;strong&gt; 318 sì, e 224 no&lt;/strong&gt; (un solo astenuto) Montecitorio ha approvato il &lt;strong&gt;ddl sulle intercettazioni&lt;/strong&gt;. Adesso il testo passa al &lt;strong&gt;Senato&lt;/strong&gt;, dove è stato calendarizzato per la settimana prossima, in attesa del via libera definitivo.&amp;quot;Un favore a mafiosi e assassini&amp;quot; sostiene senza mezzi termini l&#039;Idv, &amp;quot;Con queste norme polizia e magistratura avranno &lt;strong&gt;le mani legate&lt;/strong&gt;&amp;quot; è la &lt;strong&gt;dura presa di posizione&lt;/strong&gt; dell&#039;Anm. La maggioranza difende a spada tratta il provvedimento, votato a scrutinio segreto anche da &lt;strong&gt;21 deputati dell&#039;opposizione&lt;/strong&gt;: &amp;quot;Non ci sarà più la possibilità di &lt;strong&gt;rovinare la vita delle persone&lt;/strong&gt;. Il testo rappresenta un punto di equilibrio tra tutela della privacy e la riservatezza delle indagini&amp;quot;, a sostenerlo è il ministro della giustizia Angelino Alfano. Il ddl Alfano passa alla Camera con la &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;fiducia&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; e si scatena la discussione tra chi la definisce una &lt;strong&gt;norma liberticida &lt;/strong&gt;e chi sostiene&lt;strong&gt; l&#039;esigenza di limitare il ricorso a uno strument&lt;/strong&gt;o di indagine prezioso sì, ma anche &lt;strong&gt;delicato&lt;/strong&gt;. Il testo non riporta grandi novità rispetto a quanto concordato in Commissione lo &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://notizie.virgilio.it/politica/intercettazioni_archivio_genchi.html?pmk=not_cross&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;scorso gennaio&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;. Ma il testo è destinato a generare polemiche. Tra le novità, dal punto di vista tecnico, è la previsione della facoltà, da parte dei Pm, di chiedere i tabulati &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=telefono&amp;amp;lr=&amp;amp;pmk=not_cross&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;telefonici&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;. L&#039;opposizione si appella al presidente Giorgio Napolitano. Muore la libertà d&#039;informazione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;LE INTERCETTAZIONI IN PILLOLE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;La&lt;strong&gt; limitazione delle intercettazioni&lt;/strong&gt;, (dal punto di vista dei reati, della durata temporale e delle spese) e la &lt;strong&gt;restrizione del diritto di cronaca&lt;/strong&gt; sono i punti più contestati del provvedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Punto fondamentale è che il Pm potrà chiedere di intercettare solo se ci saranno &#039;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;evidenti indizi di colpevolezza&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&#039; e solo se saranno &#039;assolutamente indispensabili&#039;. Non per tutti i reati si potranno eseguire intercettazioni, ma solo quelli che comportano una &lt;strong&gt;pena oltre i 5 anni&lt;/strong&gt;, compresi quelli contro Pubblica Amministrazione; traffico-commercio di stupefacenti e armi, diffusione materiale pedo-pornografico e diversi altri. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si potranno usare le &#039;&lt;strong&gt;cimici&lt;/strong&gt;&#039; solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un&#039;attività criminosa. Unica eccezione per i &lt;strong&gt;reati di mafia&lt;/strong&gt;, terrorismo e per quelli più gravi. Previsti limiti di tempo: non &lt;strong&gt;più di 60 giorni &lt;/strong&gt;(30 più 15 più 15). Per reati di mafia, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a &lt;strong&gt;40 giorni&lt;/strong&gt; prorogabili di altri 20. Ci sarà un &lt;strong&gt;tetto di spesa&lt;/strong&gt; stabilito dal ministero della Giustizia, sentito il Csm. Il costo annuo per le intercettazioni si aggirava oltre il miliardo di euro.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CHI PUBBLICA INTERCETTAZIONI RISCHIA &lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;LA GALERA&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ciò&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; che è stato definito &amp;quot;un pericoloso bavaglio alla stampa&amp;quot; si abbatte sui giornalisti che rischiano una &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;condanna da 6 mesi a 1 anno&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; (convertibile in una pena pecuniaria) se pubblicano un atto soggetto a regime di secretazione. Dal punto di vista pratico il giornalista che viene a conoscenza di una intercettazione che presuppone o documenta un reato grave, non può darne notizia fino a quando l&#039;intercettazione non viene contestata all&#039;indagato o al suo &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=avvocato&amp;amp;lr=&amp;amp;pmk=not_cross&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;avvocato&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;. E in questo caso il giornalista non può riportarne il testo ma solo un &lt;strong&gt;riassunto&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cambia anche la norma sulle &lt;strong&gt;rettifiche&lt;/strong&gt; perché nel ddl si dice che dovranno essere pubblicate nella loro interezza, ma &amp;quot;senza commento&amp;quot;. E si disciplinano anche quelle su internet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;GIUSTO METTERE UN LIMITE ALLE INTERCETTAZIONI? PRO E CONTRO&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo l&#039;avv. &lt;strong&gt;Giulia Bongiorno&lt;/strong&gt;, responsabile Consulta Giustizia di An, il provvedimento è necessario al fine di «tutelare il segreto istruttorio e la privacy». «E&#039; assolutamente necessario intervenire in materia rispondendo a quelle anomalie tutte italiane che vedono un terzo delle spese di giustizia del nostro paese andarsene in intercettazioni ed un uso di questo mezzo di ricerca della prova tre volte maggiore rispetto a quello della Francia» dichiara &lt;strong&gt;Enrico Costa&lt;/strong&gt;, deputato PdL.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fronte degli oppositori non manca di far sentire la propria voce. «Un disegno che diminuisce l&#039;efficacia delle investigazioni, cancella il dovere della cronaca, distrugge il diritto del cittadino di essere informato» scrive &lt;strong&gt;Giuseppe D&#039;Avanzo&lt;/strong&gt; su Repubblica. «Intaccare &amp;quot;due baluardi della democrazia come l&#039;indipendenza della magistraura e quella dell&#039;infornazione era quanto previsto nel piano di rinascita democratica della &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/w/index.php?title=Speciale%3ASearch&amp;amp;search=P2&amp;amp;go=Vai&amp;amp;pmk=not_cross&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;P2&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;» sostiene &lt;strong&gt;Luigi De Magistris;&lt;/strong&gt; mentre il blogger di &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://vespaioumano.myblog.it/archive/2009/03/10/sembra-che-essere-intercettati-sia-un-problema-vitale-per-ch.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;VespaioUmano&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; si chiede «Sembra che essere intercettati sia un problema vitale. Ma vitale per chi? Le intercettazioni a chi fanno paura? Al popolo no di sicuro».&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: center&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INTERCETTAZIONI, CHE COSA CAMBIA&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evidenti indizi di colpevolezza&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Pm potrà chiedere di intercettare solo se ci saranno &#039;evidenti indizi di colpevolezza&#039; e solo se saranno &#039;assolutamente indispensabili&#039;. Nelle indagini di mafia e terrorismo basteranno &#039;sufficienti indizi di reato&#039;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;Reati intercettabili&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Potranno essere intercettati tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli contro Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori. &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il magistrato non può parlare&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Il pm che rilascia &amp;quot;pubblicamente dichiarazioni&amp;quot; sul procedimento affidatogli ha l&#039;obbligo di astenersi. E sarà sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d&#039; ufficio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;Omesso controllo&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ddl prevede l&#039;ammenda da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che ometteranno di esercitare &amp;quot;il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;No a nomi e immagini dei PM&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati &amp;quot;relativamente ai procedimenti penali a loro affidati&amp;quot;, salvo che l&#039;immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carcere per i giornalisti&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La pena diventa da 6 mesi a un anno ed è trasformabile in sanzione pecuniaria. Nella pratica, il giornalista che viene a conoscenza di una intercettazione che presuppone o documenta un reato grave, non può darne notizia fino a quando l&#039;intercettazione non viene contestata all&#039;indagato o al suo avvocato; in tal caso non può riportarne il testo ma solo un riassunto&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Archivio riservato &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Telefonate e verbali saranno custoditi in un archivio presso la Procura. Le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei Centri di intercettazione presso le Corti d&#039;Appello. I procuratori dovranno gestire e controllare questi Centri e avranno 5 giorni per depositare verbali e intercettazioni. Divieto di allegare verbali al fascicolo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;No all&#039;utilizzo in procedimenti diversi&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fanno eccezioni i casi di mafia e terrorismo&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Intercettazioni ambientali: limiti alle &amp;quot;cimici&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Si potranno usare le &#039;cimici&#039; solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un&#039;attività criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;Limiti di tempo&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di mafia, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20. &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Divieto di pubblicazione&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, resta il divieto di pubblicazione anche parziale fino alla conclusione delle indagini preliminari. Vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l&#039;indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tetto di spesa&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ci sarà un tetto di spesa stabilito dal ministero della Giustizia, sentito il Csm. Entro il 31 marzo ogni procuratore trasmetterà al ministero una relazione sulle spese per le intercettazioni dell&#039;anno precedente.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</description>
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		<title>INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: di Danilo Di Stefano, presidente dell'associazione Sicurezzademocratica</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-03-16T12:40:48Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16pt; line-height: 150%&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_top&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 7pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 7pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: Arial&quot;&gt;INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Alcune idee per una proposta di legge&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tema delle intercettazioni telefoniche sta diventando sempre più argomento di scontro politico e, nel contempo, sta creando ingiustificate tensioni nel paese: ma quanti sono coloro che, realmente, conoscono la materia?&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Non crediamo siano in molti, soprattutto tra i cittadini, coloro i quali possono esprimere un parere sufficientemente informato. Per questa ragione, dunque, pensiamo sia il caso di rendere chiaro il quadro normativo che regola la materia.&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;rsc/js/tiny_mce/INTERCETTAZIONI1.doc#_top#_top&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Quando si parla di intercettazioni telefoniche è necessario dire che il nostro ordinamento giuridico ne prevede di due tipi: il primo, definito “mezzo di ricerca della prova”, previsto dal codice di procedura penale (art. 266 e segg.); il secondo, definito “preventivo”, previsto dalle norme di attuazione del codice di procedura penale (art. 226).&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ma qual è la differenza tra i due istituti e perché lo scontro politico si incentra sempre sul primo dei due tipi di intercettazione?&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;La principale differenza tra i due tipi di intercettazione, come detto, è che, mentre per la prima, quella definita “mezzo di ricerca della prova”, occorre che vi siano &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;gravi indizi di reato e l&#039;intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini; per la seconda, quella definita preventiva, occorre che sia necessaria per l&#039;acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell&#039;ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché per i delitti di banda armata e associazione sovversiva.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Un’altra differenza è che, per eseguire un’intercettazione da utilizzare come mezzo di prova, il pubblico ministero deve chiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari; mentre per eseguire un’intercettazione preventiva Il Ministro dell&#039;interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali nonché il questore o il comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, richiedono l’autorizzazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ancora, mentre per le intercettazioni utilizzabili come mezzo di prova il pubblico ministero che dispone le operazioni indica le modalità e la durata, che non può superare i quindici giorni, ma che può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni; per le intercettazioni preventive il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l&#039;attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l&#039;intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ed arriviamo al punto che accende lo scontro politico e che costituisce il motivo delle modifiche di legge presentate dal governo.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Mentre per le intercettazioni preventive il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all&#039;autorizzazione, dispone l&#039;immediata distruzione dei supporti tecnici e dei verbali e, in ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale - fatti salvi i fini investigativi - e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate; per le intercettazioni utilizzabili come mezzo di prova i difensori possono prendere cognizione dei risultati delle intercettazioni ed estrarne copia, le trascrizioni delle intercettazioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l&#039;intercettazione fino a sentenza non più soggetta ad impugnazione.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Il che vuole dire che, mentre per quanto riguarda le intercettazioni preventive è difficilissimo che ci siano fughe di notizie; per quanto riguarda le intercettazioni da utilizzare come mezzo di prova, una volta che i risultati sono finiti nelle mani degli avvocati non ne è più controllabile la riservatezza perché, chi dispone delle trascrizioni può farle pervenire agli organi di stampa che, naturalmente, soprattutto quando si tratta di uomini politici, non perdono occasione per pubblicarne i contenuti.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;E finalmente siamo arrivati al dunque.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Il governo vorrebbe novellare la norma che consente le operazioni di intercettazione (telefoniche, ambientali, telematiche, ecc.), :&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;–&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;        &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;modificando i presupposti richiesti perché il giudice conceda l’autorizzazione alle intercettazioni da gravi indizi di reato a gravi indizi di colpevolezza o sufficienti indizi di colpevolezza;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;–&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;        &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;riducendo i tempi per procedere alle operazioni di intercettazione, da quindici giorni prorogabili di quindici in quindici qualora continuino a sussistere i presupposti di legge, ad un tempo che non vada oltre un dato periodo;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;–&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;        &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;vietando ai giornalisti la pubblicazione dei risultati delle intercettazioni al fine di tutelare il diritto alla privacy dei cittadini.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Di contro, le opposizioni sostengono che:&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;–&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;         &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;si vuole impedire alla magistratura di indagare;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;–&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;         &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;si vogliono favorire i delinquenti;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;–&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#039;Times New Roman&#039;&quot;&gt;         &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;si vuole imbavagliare la stampa.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Per quanto ci riguarda, riteniamo che non sia particolarmente influente, ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche, modificare il testo dell’art. 267 c.p.p., sostituendo, in motivazione, ai gravi indizi di reato i gravi indizi di colpevolezza, poiché, essendo sempre parole riferite a persone che commettono il reato e che, di conseguenza, dovrebbero essere colpevoli del reato stesso, non si capisce dove sia, da un punto di vista interpretativo, la differenza sostanziale.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Dire, ad esempio, che nei confronti di taluno ci sono gravi indizi che costui compia il reato di rapina o di estorsione, o di criminalità organizzata; non è la stessa cosa che dire che nei confronti del medesimo soggetto ci sono gravi indizi che costui sarà colpevole dei medesimi reati?&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Certo, si può sostenere che, quando si parla di gravi indizi di reato, si sta dicendo che taluno stia organizzando l’esecuzione di atti per la commissione di un fatto reato mentre, quando si parla di gravi indizi di colpevolezza, si sta dicendo che taluno abbia già commesso il reato.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Però, essendo, le intercettazioni, mezzo di ricerca della prova, appare di tutta evidenza che, nella fase delle indagini preliminari non si possa parlare di elementi tali da fornire la certezza della commissione di un qualsiasi reato (anche in caso di arresto si parla di elementi indizianti); così come, riteniamo, non si possa parlare di colpevolezza in senso stretto, essendo esso un concetto che solo un giudice può esprimere in una sentenza di condanna o in un provvedimento che limita la libertà personale come l’applicazione di misure cautelari.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Per cui, nella fase delle investigazioni, dire che esistono gravi indizi che taluno stia per commettere un reato, non vuole dire che esistono gravi indizi che taluno sarà colpevole del reato stesso?&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ciò detto, passiamo ad analizzare l’aspetto che, a nostro avviso, è realmente preoccupante ai fini dell’attività d’indagine, ovvero la limitazione temporale della durata delle intercettazioni.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;E’ di tutta evidenza che limitare le operazioni di ricerca della prova contingentandole temporalmente vuole dire impedire alla polizia giudiziaria di utilizzare a pieno il mezzo di ricerca della prova più importante nella lotta ad una criminalità, organizzata o comune, che dispone di denaro e mezzi tecnici spesso superiori a quelli della polizia giudiziaria (che deve fare i conti con bilanci legali) e adotta comportamenti che rispondono a logiche criminali e non certo al rispetto del diritto che, invece, studiano come violare.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Peraltro, appare illogico sostenere che la limitazione temporale delle operazioni di intercettazione possa garantire la privacy dei cittadini perché, anche durante un periodo limitato, possono essere intercettate conversazioni ininfluenti ai fini dibattimentali o della richiesta di misure cautelari, le quali potranno continuare ad essere divulgate per motivi diversi da quelli processuali, a meno che non se ne vieti la pubblicazione o le si distrugga prima che arrivino nella disponibilità dell’indagato e dei suoi difensori.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Nel momento in cui pubblico ministero, polizia giudiziaria, avvocati, imputati, cancellieri di tribunale, giudici per le indagini preliminari, sono venuti a conoscenza del contenuto delle intercettazioni prima del dibattimento, è praticamente impossibile dire chi ne ha divulgato il contenuto ed a quale fine.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Viene da pensare che, in molti casi, siano proprio gli indagati a divulgare il contenuto delle intercettazioni tramite i media al fine di screditare pubblici ministeri e polizia giudiziaria, mettendo sotto accusa l’utilità delle intercettazioni.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Guarda caso, quando si parla di intercettazioni preventive, che possono essere utilizzate solo a fini investigativi e poi devono essere distrutte, non c’è mai stato un caso di fuga di notizie. &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ma, per non limitare il diritto alla libertà di stampa, si limita la possibilità di perseguire coloro che commettono reati anche gravi.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;E’ poi assurdo equiparare la fase delle indagini, dove la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero utilizzano i mezzi di ricerca della prova per acquisire elementi indizianti e dove vige il principio dei gravi indizi di reato che devono essere valutati da un giudice ai fini dell’esecuzione delle intercettazioni; alla fase di utilizzo dei risultati dei mezzi di prova stessi nell’applicazione delle misure cautelari dove vige il principio di gravi indizi di colpevolezza che devono essere valutati da un giudice ai fini dell’applicazione di misure che limitano la libertà personale. &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Comunque, seguendo l’insegnamento della Cassazione, che distingue il concetto di indizio in relazione alle diverse norme in cui il termine viene adoperato, appare evidente quanto assimilabili siano le definizioni del concetto di indizio nella fase delle indagini preliminari e nella fase di applicazione delle misure cautelari.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Nella fase delle indagini preliminari, infatti, &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;gli indizi sono costituiti da circostanze, collegate o comunque collegabili ad un determinato fatto, il cui peso probatorio può essere rilevante o modestissimo, e la cui normale caratteristica è che, valutate singolarmente e separatamente, sono&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse dall&#039;inerenza al fatto da provare, ma valutate globalmente, secondo i criteri di comune logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e, quindi, quella &amp;quot;rilevante probabilità&amp;quot; richiesta affinché, a norma dell&#039;art. 273 c.p.p.,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;possa parlarsi di &amp;quot;gravi indizi&amp;quot; di colpevolezza.&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;In tema di misure cautelari, invece, &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell&#039;art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che - contenendo &amp;quot;in embrione&amp;quot; tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell&#039;indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Perciò, è ragionevole che il giudice non possa usare il medesimo significato di indizio (di reato o di colpevolezza) in relazione alla fase in cui autorizza le operazioni di intercettazione, rispetto alla fase in cui un altro giudice (diverso da quello che ha autorizzato le operazioni di intercettazione) lo deve utilizzare per decidere di applicare una misura cautelare.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Altrimenti non avrebbe alcun senso prevedere che le intercettazioni siano un “mezzo di ricerca della prova”: tanto varrebbe dire che gli elementi assunti attraverso le intercettazioni sono prova e non indizio.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;Tanto è vero quanto si afferma - come sempre la Cassazione ha ritenuto di sottolineare - che ai fini dell’emissione di un provvedimento coercitivo, non è necessario che gli indizi siano “gravi, precisi e concordanti”, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&amp;quot;essendo sufficiente che tali indizi siano idonei a dimostrare, con elevato grado di probabilità, la sussistenza della condotta criminosa ipotizzata, riferibile all&#039;indagato.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Allora, se tale principio è valido nel caso di emissione di una misura cautelare, figuriamoci nel caso in cui è necessario acquisire elementi indiziari in una fase ancora precedente, come quella investigativa, durante la quale un “mezzo di ricerca della prova” come le intercettazioni serve per trovare gli elementi che, letti in combinato tra loro, possono consentire al giudice di giungere ad un giudizio che non sarà ancora di definitiva responsabilità, la cui dichiarazione troverà ragione di essere solo nella sentenza di condanna di un giudice del dibattimento, e quando detta sentenza passerà in giudicato.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Diversamente, si giungerebbe al paradosso di richiedere alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero, già nella fase investigativa, di acquisire elementi che già di per sé, e fuori dalle regole del dibattimento dove si forma la prova nel contraddittorio delle parti, consentano di esprimere un giudizio di colpevolezza.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Di conseguenza, laddove si volesse dare il medesimo significato alla locuzione “gravi indizi di colpevolezza” nella fase della ricerca della prova e nella fase dell’applicazione delle misure cautelari, sarebbe, allora, necessario estendere l’istituto delle “intercettazioni preventive” a tutte le tipologie di reato, rendendole utilizzabili quale elemento per sostanziare i “gravi indizi di colpevolezza” necessari per procedere alle “intercettazioni quale mezzo di prova”.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;In questo modo, l’attività di intercettazione preventiva garantirebbe la distruzione dei dialoghi non utilizzabili quali mezzo di prova, consentendo l’utilizzo dei soli dialoghi intercettati dopo l’attivazione delle intercettazioni probatorie, le quali potrebbero avere anche una durata limitata alla fase in cui la colpevolezza dei soggetti intercettati appare rivelata.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;L’utilizzo delle intercettazioni preventive, poi, potrebbe essere un utilissimo mezzo di investigazione a supporto della altre attività di ricerca della prova durante la fase di investigazione della polizia giudiziaria.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Le intercettazione preventive, naturalmente, potrebbero essere eseguite solo attraverso impianti e tecnologie in uso alla polizia giudiziaria o alle procure della Repubblica, con il divieto di fare ricorso ai privati, ed il sistema di autorizzazione potrebbe ricalcare quello già previsto dall’art. 226 norme di attuazione del codice di procedura penale.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;In questo caso, naturalmente, le motivazioni richieste dalla norma per eseguire le intercettazioni come mezzo di prova dovranno scaturire dall’attività di investigazione tipica ed atipica, sussistendo il divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni preventive in ogni stato e grado del procedimento penale, così come avviene già oggi per i reati previsti dall’art. 226 n.a.c.p.p.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Logicamente, una tale previsione normativa vanificherebbe ogni discussione sull’utilizzo di termini lessicali come “gravi, rilevanti, evidenti o sufficienti, indizi di colpevolezza” piuttosto che “gravi indizi di reato”, anche se – come detto - confidiamo sul fatto che la Corte di Cassazione, come spesso accade, saprà ricondurre il significato delle parole adattandolo alla fase procedimentale in cui sono inserite, nel pieno rispetto dei principi del diritto.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;Concludendo, la soluzione dell’estensione delle intercettazioni preventive anche per i reati oggi previsti dall’art. 266 e segg. c.p.p. quale mezzo a disposizione della polizia giudiziaria - che, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;anche di propria iniziativa, deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant&#039;altro possa servire per l&#039;applicazione della legge penale – rappresenterebbe il vero passo avanti nella lotta al crimine, anche comune, che, in molti casi, danneggia il cittadino forse più del crimine organizzato di stampo mafioso o terroristico. Ricordando, che – come cita l’ultimo comma dell’art. 226 n.a.c.p.p. – “gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e che le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate”.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Un’ulteriore modifica, poi, quella davvero determinante ai fini dell’esecuzione delle operazioni di intercettazione, riguarda i costi: ai gestori telefonici deve essere imposta per legge la gratuità dell’uso delle linee quali presupposto per l’ottenimento della concessione governativa.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;D’altra parte, appare assurdo che lo Stato debba sostenere dei costi per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica o per perseguire gli autori dei reati. Così come appare assurdo che società a capitale privato o anche misto debbano pretendere dallo Stato il pagamento dei servizi resi quando è lo Stato stesso a consentire l’esistenza di queste società concedendo loro le licenze di esercizio.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Il principio che deve essere affermato è decisamente quello per il quale il supremo interesse dello Stato di difendere i cittadini non può essere subordinato agli interessi economici di gruppi privati: in questo caso le regole del mercato non possono avere alcun valore o considerazione.&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;In conclusione, a prescindere che si voglia pensare di modificare i presupposti di cui all’art. 267 c.p.p., sostituendo alla parola “reati” la parola “colpevolezza”, l’istituto delle intercettazioni telefoniche merita una decisa modifica nel senso di garantire il massimo delle possibilità di utilizzo di tale strumento di investigazione alla polizia giudiziaria, sia dal punto di vista “preventivo” sia dal punto di vista probatorio”, nell’unico e supremo interesse della difesa dello Stato e dei cittadini dal crimine organizzato, terroristico o comune.&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://sicurezzademocratica.fai-blog.com/Primo-blog-b1/INTERCETTAZIONI-TELEFONICHE-di-Danilo-Di-Stefano-presidente-dell-associazione-Sicurezzademocratica-b1-p3.htm</guid>
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		<title>DECRETO SICUREZZA: di Danilo Di Stefano, presidente dell'associazione Sicurezzademocratica</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-02-21T10:32:02Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Georgia&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;&quot;&gt;SICUREZZA: IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO DEVE ESSERE AFFIDATO ALLA RESPONSABILITA’ DELLE FORZE DELL’ORDINE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;&quot;&gt;In tema di coinvolgimento dei cittadini nell’attività di controllo del territorio, ritengo sia necessario che l’impiego e la gestione dei compiti siano affidati alle forze dell’ordine dello Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e non alla responsabilità dei sindaci (anche se con il controllo dei prefetti e del comitato per l&#039;ordine e la sicurezza pubblica) che non hanno specifiche competenze nell’attività di polizia giudiziaria in generale e di controllo del territorio in particolare. Penso che l’idea di responsabilizzare i cittadini rendendoli partecipi del sistema sicurezza, di per sé non rappresenta alcun pericolo per la democrazia considerato che, ai sensi dell’art. 383 codice di procedura penale, anche il privato cittadino può procedere all’arresto in flagranza di reato quando si tratta di delitti per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio e l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria. Tuttavia. il pericolo può sorgere quando, chi non ha le dovute conoscenze di diritto penale o processuale penale o delle norme di pubblica sicurezza o delle leggi penali speciali, si sente destinatario di compiti e funzioni che non si possono conoscere per decreto. Il coinvolgimento dei cittadini nell’attività di controllo del territorio dovrebbe essere una cosa naturale non solo nei momenti di maggiore allarme sociale, essendo un diritto-dovere connaturato al senso civico ed ai valori costituzionali dello Stato che ognuno dovrebbe sempre avere, segnalando alle forze dell’ordine ogni situazione di criticità di cui dovesse venire a conoscenza: anche intervenendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine per impedire che accadano fatti gravi come le aggressioni alle donne. E questo modo di vivere il sistema sicurezza sarebbe in linea con i modelli teorizzati di polizia di quartiere e polizia di prossimità, che vedono cittadini e forze dell&#039;ordine attori di un medesimo disegno finalizzato alla tutela dell&#039;ordine pubblico. Quando, però, da parte del governo, si pensa ad un impiego attivo di chi non ha specifiche competenze, si dovrebbe pensare anche alla necessità di fornire un minimo di formazione a coloro i quali dovessero rendersi disponibili ad affiancare il lavoro delle forze dell’ordine al fine di evitare alle forze dell’ordine stesse di avere un altro problema da gestire. Bene, quindi, sotto questo aspetto, l’idea di rivolgere l’invito alla partecipazione alla “vigilanza attiva” ad ex appartenenti alle forze di polizia, estendibile, a mio avviso, anche a chi ha prestato servizio nelle varie armi. Meno bene quando si pensa all’impiego di volontari abituati a gestire altri tipi di situazioni. In questa ottica, dunque, si potrebbero prevedere figure professionalizzate mediante la frequenza di corsi &amp;quot;ad hoc&amp;quot; sul modello degli &amp;quot;stewards&amp;quot; impiegati negli stadi, i quali potrebbero assumere il ruolo di &amp;quot;ausiliari&amp;quot; delle forze dell&#039;ordine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penso, altresì, che l’impiego dei cittadini volontari nell’attività di controllo del territorio, delle periferie in particolare - come l&#039;impiego degli stewards negli stadi - sia una strategia che possa dare i suoi frutti migliori solo e soltanto se affidata al controllo ed alla gestione di chi, come gli uomini delle forze dell’ordine dello Stato, non rispondono a logiche di carattere politico. Bene, in ultimo, la previsione di aumentare di 2.500 unità gli organici delle forze dell&#039;ordine. A fronte dell&#039;aumento di taluni reati commessi con violenza ed efferetezza nei confronti delle vittime, ritengo sia necessario perseguire strategie che tendano al coinvolgimento di tutti gli attori del sociale al fine di creare una rete senza falle nel sistema sicurezza che sia in grado di garantire un capillare controllo del territorio. Rete che dovrà necessariamente essere coordinata da chi ha la responsabilità politica dell&#039;ordine e della sicurezza pubblica dello Stato; ma la cui gestione, da un punto di vista attuativo, non potrà che essere affidata ai soggetti istituzionali che hanno le capacità professionali e le competenze giuridiche da un punto di vista tecnico-operativo, come le forze dell&#039;ordine. Il coinvolgimento dei sindaci, temo, rschierà di portare in gioco elementi di divisione basati sulle diverse appartenenze politiche che nulla hanno a che vedere con la difesa dei diritti dei cittadini e la necessità di garantire l&#039;ordine e la sicurezza pubblica.-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
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		<title>DECRETO SICUREZZA: il provvedimento del governo in pillole</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-02-21T10:15:41Z</pubDate>
		<description>&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: Georgia&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;contentIntCenter&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Si prevede l&lt;strong&gt;’ergastolo&lt;/strong&gt; in caso di omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Si estende &lt;strong&gt;l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere&lt;/strong&gt; per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si prevede &lt;strong&gt;l’arresto obbligatorio in flagranza&lt;/strong&gt; per violenza sessuale, tranne i casi di minore gravità, e per violenza sessuale di gruppo con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e celebrare il processo anche nell’arco di 48 ore. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Si limita l’applicazione dei benefici penitenziari&lt;/strong&gt; previsti dalla legge Gozzini (permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e  misure alternative alla detenzione) ai condannati per i delitti di violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Il decreto legge estende a tutte le &lt;strong&gt;vittime&lt;/strong&gt; dei reati di violenza sessuale il &lt;strong&gt;patrocinio a spese dello Stato&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I tempi di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione per gli stranieri irregolari si allungano sino a sei mesi&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si anticipa il contenuto della direttiva europea in materia di rimpatri che prevede il trattenimento nei Cie quando manca la collaborazione del  cittadino straniero a fornire elementi certi di identificazione, ovvero quando il paese terzo ritarda la trasmissione dei documenti. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ai fini dell’attuazione di un &lt;strong&gt;piano straordinario di controllo del territorio si prevede&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• l’assegnazione immediata al Ministero dell’Interno delle risorse oggetto di confisca versate all’entrata al bilancio dello Stato fino a 100 milioni di euro;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• di procedere, entro il 31 marzo 2009, all’assunzione di circa &lt;strong&gt;2500 unità di personale delle Forze di polizia&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• &lt;strong&gt;la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati&lt;/strong&gt; per segnalare agli organi di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco a cura del Prefetto. Con decreto del ministro dell’Interno, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi. Per quanto riguarda i &#039;volontari della sicurezza&#039;, viene previsto il coinvolgimento prioritario del personale in congedo delle Forze dell&#039;ordine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• l’uso, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Si introduce il &lt;strong&gt;nuovo delitto di “atti persecutori” cd “stalking”&lt;/strong&gt; al fine di sanzionare minacce e molestie reiterate che potrebbero degenerare in violenza sessuale o omicidio, punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena può aumentare se il fatto è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili (minore, donna in gravidanza, persona disabile).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ prevista la possibilità per la persona offesa, fino a quando non viene proposta querela, di chiedere al questore l’ammonimento dell’autore della condotta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ introdotto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persona a questa legate da relazioni affettive.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ obbligatorio fornire alla vittima informazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ istituito un numero verde a favore delle vittime. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt; Testo tratto dal sito:www.interno.it&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333; font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
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