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16 Mar 2009 - 12:40:48
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: di Danilo Di Stefano, presidente dell'associazione Sicurezzademocratica
  INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: Alcune idee per una proposta di legge
Il tema delle intercettazioni telefoniche sta diventando sempre più argomento di scontro politico e, nel contempo, sta creando ingiustificate tensioni nel paese: ma quanti sono coloro che, realmente, conoscono la materia?
Non crediamo siano in molti, soprattutto tra i cittadini, coloro i quali possono esprimere un parere sufficientemente informato. Per questa ragione, dunque, pensiamo sia il caso di rendere chiaro il quadro normativo che regola la materia.Quando si parla di intercettazioni telefoniche è necessario dire che il nostro ordinamento giuridico ne prevede di due tipi: il primo, definito “mezzo di ricerca della prova”, previsto dal codice di procedura penale (art. 266 e segg.); il secondo, definito “preventivo”, previsto dalle norme di attuazione del codice di procedura penale (art. 226).Ma qual è la differenza tra i due istituti e perché lo scontro politico si incentra sempre sul primo dei due tipi di intercettazione?La principale differenza tra i due tipi di intercettazione, come detto, è che, mentre per la prima, quella definita “mezzo di ricerca della prova”, occorre che vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini; per la seconda, quella definita preventiva, occorre che sia necessaria per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché per i delitti di banda armata e associazione sovversiva.Un’altra differenza è che, per eseguire un’intercettazione da utilizzare come mezzo di prova, il pubblico ministero deve chiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari; mentre per eseguire un’intercettazione preventiva Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali nonché il questore o il comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, richiedono l’autorizzazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo.Ancora, mentre per le intercettazioni utilizzabili come mezzo di prova il pubblico ministero che dispone le operazioni indica le modalità e la durata, che non può superare i quindici giorni, ma che può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni; per le intercettazioni preventive il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge.Ed arriviamo al punto che accende lo scontro politico e che costituisce il motivo delle modifiche di legge presentate dal governo.Mentre per le intercettazioni preventive il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti tecnici e dei verbali e, in ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale - fatti salvi i fini investigativi - e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate; per le intercettazioni utilizzabili come mezzo di prova i difensori possono prendere cognizione dei risultati delle intercettazioni ed estrarne copia, le trascrizioni delle intercettazioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione fino a sentenza non più soggetta ad impugnazione.Il che vuole dire che, mentre per quanto riguarda le intercettazioni preventive è difficilissimo che ci siano fughe di notizie; per quanto riguarda le intercettazioni da utilizzare come mezzo di prova, una volta che i risultati sono finiti nelle mani degli avvocati non ne è più controllabile la riservatezza perché, chi dispone delle trascrizioni può farle pervenire agli organi di stampa che, naturalmente, soprattutto quando si tratta di uomini politici, non perdono occasione per pubblicarne i contenuti.E finalmente siamo arrivati al dunque.Il governo vorrebbe novellare la norma che consente le operazioni di intercettazione (telefoniche, ambientali, telematiche, ecc.), :        modificando i presupposti richiesti perché il giudice conceda l’autorizzazione alle intercettazioni da gravi indizi di reato a gravi indizi di colpevolezza o sufficienti indizi di colpevolezza;        riducendo i tempi per procedere alle operazioni di intercettazione, da quindici giorni prorogabili di quindici in quindici qualora continuino a sussistere i presupposti di legge, ad un tempo che non vada oltre un dato periodo;        vietando ai giornalisti la pubblicazione dei risultati delle intercettazioni al fine di tutelare il diritto alla privacy dei cittadini.Di contro, le opposizioni sostengono che:         si vuole impedire alla magistratura di indagare;         si vogliono favorire i delinquenti;         si vuole imbavagliare la stampa.Per quanto ci riguarda, riteniamo che non sia particolarmente influente, ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche, modificare il testo dell’art. 267 c.p.p., sostituendo, in motivazione, ai gravi indizi di reato i gravi indizi di colpevolezza, poiché, essendo sempre parole riferite a persone che commettono il reato e che, di conseguenza, dovrebbero essere colpevoli del reato stesso, non si capisce dove sia, da un punto di vista interpretativo, la differenza sostanziale.Dire, ad esempio, che nei confronti di taluno ci sono gravi indizi che costui compia il reato di rapina o di estorsione, o di criminalità organizzata; non è la stessa cosa che dire che nei confronti del medesimo soggetto ci sono gravi indizi che costui sarà colpevole dei medesimi reati?Certo, si può sostenere che, quando si parla di gravi indizi di reato, si sta dicendo che taluno stia organizzando l’esecuzione di atti per la commissione di un fatto reato mentre, quando si parla di gravi indizi di colpevolezza, si sta dicendo che taluno abbia già commesso il reato.Però, essendo, le intercettazioni, mezzo di ricerca della prova, appare di tutta evidenza che, nella fase delle indagini preliminari non si possa parlare di elementi tali da fornire la certezza della commissione di un qualsiasi reato (anche in caso di arresto si parla di elementi indizianti); così come, riteniamo, non si possa parlare di colpevolezza in senso stretto, essendo esso un concetto che solo un giudice può esprimere in una sentenza di condanna o in un provvedimento che limita la libertà personale come l’applicazione di misure cautelari.Per cui, nella fase delle investigazioni, dire che esistono gravi indizi che taluno stia per commettere un reato, non vuole dire che esistono gravi indizi che taluno sarà colpevole del reato stesso?Ciò detto, passiamo ad analizzare l’aspetto che, a nostro avviso, è realmente preoccupante ai fini dell’attività d’indagine, ovvero la limitazione temporale della durata delle intercettazioni.E’ di tutta evidenza che limitare le operazioni di ricerca della prova contingentandole temporalmente vuole dire impedire alla polizia giudiziaria di utilizzare a pieno il mezzo di ricerca della prova più importante nella lotta ad una criminalità, organizzata o comune, che dispone di denaro e mezzi tecnici spesso superiori a quelli della polizia giudiziaria (che deve fare i conti con bilanci legali) e adotta comportamenti che rispondono a logiche criminali e non certo al rispetto del diritto che, invece, studiano come violare.Peraltro, appare illogico sostenere che la limitazione temporale delle operazioni di intercettazione possa garantire la privacy dei cittadini perché, anche durante un periodo limitato, possono essere intercettate conversazioni ininfluenti ai fini dibattimentali o della richiesta di misure cautelari, le quali potranno continuare ad essere divulgate per motivi diversi da quelli processuali, a meno che non se ne vieti la pubblicazione o le si distrugga prima che arrivino nella disponibilità dell’indagato e dei suoi difensori.Nel momento in cui pubblico ministero, polizia giudiziaria, avvocati, imputati, cancellieri di tribunale, giudici per le indagini preliminari, sono venuti a conoscenza del contenuto delle intercettazioni prima del dibattimento, è praticamente impossibile dire chi ne ha divulgato il contenuto ed a quale fine.Viene da pensare che, in molti casi, siano proprio gli indagati a divulgare il contenuto delle intercettazioni tramite i media al fine di screditare pubblici ministeri e polizia giudiziaria, mettendo sotto accusa l’utilità delle intercettazioni.Guarda caso, quando si parla di intercettazioni preventive, che possono essere utilizzate solo a fini investigativi e poi devono essere distrutte, non c’è mai stato un caso di fuga di notizie. Ma, per non limitare il diritto alla libertà di stampa, si limita la possibilità di perseguire coloro che commettono reati anche gravi.E’ poi assurdo equiparare la fase delle indagini, dove la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero utilizzano i mezzi di ricerca della prova per acquisire elementi indizianti e dove vige il principio dei gravi indizi di reato che devono essere valutati da un giudice ai fini dell’esecuzione delle intercettazioni; alla fase di utilizzo dei risultati dei mezzi di prova stessi nell’applicazione delle misure cautelari dove vige il principio di gravi indizi di colpevolezza che devono essere valutati da un giudice ai fini dell’applicazione di misure che limitano la libertà personale. Comunque, seguendo l’insegnamento della Cassazione, che distingue il concetto di indizio in relazione alle diverse norme in cui il termine viene adoperato, appare evidente quanto assimilabili siano le definizioni del concetto di indizio nella fase delle indagini preliminari e nella fase di applicazione delle misure cautelari.Nella fase delle indagini preliminari, infatti, gli indizi sono costituiti da circostanze, collegate o comunque collegabili ad un determinato fatto, il cui peso probatorio può essere rilevante o modestissimo, e la cui normale caratteristica è che, valutate singolarmente e separatamente, sono
equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse dall'inerenza al fatto da provare, ma valutate globalmente, secondo i criteri di comune logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e, quindi, quella "rilevante probabilità" richiesta affinché, a norma dell'art. 273 c.p.p.,
possa parlarsi di "gravi indizi" di colpevolezza.
In tema di misure cautelari, invece, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in embrione" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non
valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza.
Perciò, è ragionevole che il giudice non possa usare il medesimo significato di indizio (di reato o di colpevolezza) in relazione alla fase in cui autorizza le operazioni di intercettazione, rispetto alla fase in cui un altro giudice (diverso da quello che ha autorizzato le operazioni di intercettazione) lo deve utilizzare per decidere di applicare una misura cautelare.Altrimenti non avrebbe alcun senso prevedere che le intercettazioni siano un “mezzo di ricerca della prova”: tanto varrebbe dire che gli elementi assunti attraverso le intercettazioni sono prova e non indizio.Tanto è vero quanto si afferma - come sempre la Cassazione ha ritenuto di sottolineare - che ai fini dell’emissione di un provvedimento coercitivo, non è necessario che gli indizi siano “gravi, precisi e concordanti”, "essendo sufficiente che tali indizi siano idonei a dimostrare, con elevato grado di probabilità, la sussistenza della condotta criminosa ipotizzata, riferibile all'indagato.Allora, se tale principio è valido nel caso di emissione di una misura cautelare, figuriamoci nel caso in cui è necessario acquisire elementi indiziari in una fase ancora precedente, come quella investigativa, durante la quale un “mezzo di ricerca della prova” come le intercettazioni serve per trovare gli elementi che, letti in combinato tra loro, possono consentire al giudice di giungere ad un giudizio che non sarà ancora di definitiva responsabilità, la cui dichiarazione troverà ragione di essere solo nella sentenza di condanna di un giudice del dibattimento, e quando detta sentenza passerà in giudicato.Diversamente, si giungerebbe al paradosso di richiedere alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero, già nella fase investigativa, di acquisire elementi che già di per sé, e fuori dalle regole del dibattimento dove si forma la prova nel contraddittorio delle parti, consentano di esprimere un giudizio di colpevolezza.Di conseguenza, laddove si volesse dare il medesimo significato alla locuzione “gravi indizi di colpevolezza” nella fase della ricerca della prova e nella fase dell’applicazione delle misure cautelari, sarebbe, allora, necessario estendere l’istituto delle “intercettazioni preventive” a tutte le tipologie di reato, rendendole utilizzabili quale elemento per sostanziare i “gravi indizi di colpevolezza” necessari per procedere alle “intercettazioni quale mezzo di prova”.In questo modo, l’attività di intercettazione preventiva garantirebbe la distruzione dei dialoghi non utilizzabili quali mezzo di prova, consentendo l’utilizzo dei soli dialoghi intercettati dopo l’attivazione delle intercettazioni probatorie, le quali potrebbero avere anche una durata limitata alla fase in cui la colpevolezza dei soggetti intercettati appare rivelata.L’utilizzo delle intercettazioni preventive, poi, potrebbe essere un utilissimo mezzo di investigazione a supporto della altre attività di ricerca della prova durante la fase di investigazione della polizia giudiziaria.Le intercettazione preventive, naturalmente, potrebbero essere eseguite solo attraverso impianti e tecnologie in uso alla polizia giudiziaria o alle procure della Repubblica, con il divieto di fare ricorso ai privati, ed il sistema di autorizzazione potrebbe ricalcare quello già previsto dall’art. 226 norme di attuazione del codice di procedura penale.In questo caso, naturalmente, le motivazioni richieste dalla norma per eseguire le intercettazioni come mezzo di prova dovranno scaturire dall’attività di investigazione tipica ed atipica, sussistendo il divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni preventive in ogni stato e grado del procedimento penale, così come avviene già oggi per i reati previsti dall’art. 226 n.a.c.p.p.Logicamente, una tale previsione normativa vanificherebbe ogni discussione sull’utilizzo di termini lessicali come “gravi, rilevanti, evidenti o sufficienti, indizi di colpevolezza” piuttosto che “gravi indizi di reato”, anche se – come detto - confidiamo sul fatto che la Corte di Cassazione, come spesso accade, saprà ricondurre il significato delle parole adattandolo alla fase procedimentale in cui sono inserite, nel pieno rispetto dei principi del diritto.Concludendo, la soluzione dell’estensione delle intercettazioni preventive anche per i reati oggi previsti dall’art. 266 e segg. c.p.p. quale mezzo a disposizione della polizia giudiziaria - che, anche di propria iniziativa, deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale – rappresenterebbe il vero passo avanti nella lotta al crimine, anche comune, che, in molti casi, danneggia il cittadino forse più del crimine organizzato di stampo mafioso o terroristico. Ricordando, che – come cita l’ultimo comma dell’art. 226 n.a.c.p.p. – “gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e che le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate”.Un’ulteriore modifica, poi, quella davvero determinante ai fini dell’esecuzione delle operazioni di intercettazione, riguarda i costi: ai gestori telefonici deve essere imposta per legge la gratuità dell’uso delle linee quali presupposto per l’ottenimento della concessione governativa.D’altra parte, appare assurdo che lo Stato debba sostenere dei costi per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica o per perseguire gli autori dei reati. Così come appare assurdo che società a capitale privato o anche misto debbano pretendere dallo Stato il pagamento dei servizi resi quando è lo Stato stesso a consentire l’esistenza di queste società concedendo loro le licenze di esercizio.Il principio che deve essere affermato è decisamente quello per il quale il supremo interesse dello Stato di difendere i cittadini non può essere subordinato agli interessi economici di gruppi privati: in questo caso le regole del mercato non possono avere alcun valore o considerazione.In conclusione, a prescindere che si voglia pensare di modificare i presupposti di cui all’art. 267 c.p.p., sostituendo alla parola “reati” la parola “colpevolezza”, l’istituto delle intercettazioni telefoniche merita una decisa modifica nel senso di garantire il massimo delle possibilità di utilizzo di tale strumento di investigazione alla polizia giudiziaria, sia dal punto di vista “preventivo” sia dal punto di vista probatorio”, nell’unico e supremo interesse della difesa dello Stato e dei cittadini dal crimine organizzato, terroristico o comune.
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